Un terzo ha guidato la mano del testatore? Niente castello per l’erede!

Un terzo ha guidato la mano del testatore? Niente castello per l’erede!
31 Marzo 2017: Un terzo ha guidato la mano del testatore? Niente castello per l’erede! 31 Marzo 2017

E’ ben noto a tutti come il testamento olografo, per essere considerato valido ed efficace ai sensi di legge, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.

Ma se la mano del testatore è affetta da tremolio ed egli si fa aiutare da una terza persona nella redazione dell’atto di ultime volontà, l’atto è valido?

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità la risposta è negativa.

Salvo, infatti, un unico precedente di segno contrario (Cass. Civ., n. 32/1992), la Corte di Cassazione ha sempre e costantemente affermato che il testamento “a mano guidata” dal terzo deve ritenersi nullo.

Ed in tal modo si è espressa di recente anche la Sezione VI della Cassazione, con ordinanza n. 5505/17 depositata in data 6 marzo 2017.

Nel caso di specie, il defunto aveva lasciato in eredità alla moglie il castello di sua proprietà, con tutti i suoi arredi, oltre ad una tenuta.

Essendo, però, affetto da tempo da tremolio alla mano destra e non riuscendo a scrivere da solo il testamento, il de cuius aveva chiesto aiuto ad un amico di vecchia data.

Quest’ultimo, quindi, aveva guidato la mano destra del testatore, aiutandolo a scrivere l’atto di ultime volontà.

Le due sorelle del defunto, però, lo avevano impugnato e la loro domanda era stata accolta in primo grado, con una sentenza poi confermata in appello.

Ricorreva, quindi, in Cassazione la moglie del defunto, richiedendo altresì la rimessione della questione alle Sezioni Unite a fronte del contrasto con la sentenza n. 32/1992 (che aveva invece ritenuto valido il testamento olografo redatto con l’aiuto del terzo).

La Sezione VI della Corte di Cassazione, però, rigettando la richiesta rimessione, ha ritenuto di dover invece privilegiare la tesi maggioritaria nella giurisprudenza, secondo la quale il testamento “a mano guidata” dal terzo deve ritenersi affetto da nullità.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno ricordato che “In presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, esclude il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore”.

La Cassazione ha evidenziato, inoltre, che nel precedente citato dalla ricorrente (sent. 32/1992), il testatore si era fatto guidare la mano solo per indicare la data dell’atto con maggiore chiarezza, cioè di un elemento la cui mancanza comporta solo l'annullabilità e non la nullità del testamento stesso.

Per tali ragioni, quindi, nel caso di specie la Sezione VI ha dichiarato la nullità del testamento olografo così redatto, con la conseguenza che la proprietà del castello del de cuius, comprensivo degli arredi e della tenuta, dovrà ritenersi caduta nella comunione ereditaria tra la moglie sopravvissuta e le sorelle del testatore dalla mano malferma.

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